Home Nazionale Giustizia: quella civile sempre più cara, Danovi, futuro é la conciliazione/Adnkronos (2)

Giustizia: quella civile sempre più cara, Danovi, futuro é la conciliazione/Adnkronos (2)

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(AdnKronos) – La prima misura é nota da tempo ma solo agli ‘addetti ai lavori’. E’ denominata ‘filtro in appello’ ed é una legge del 2012 che stabilisce che, quando l’impugnazione in sede civile, anche se incidentale, viene respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato che di fatto viene raddoppiato. Un raddoppio che é ‘passato’ anche al vaglio della Corte costituzionale. Ma davvero ha così inciso nell’abbattimento dei ricorsi? Il presidente dell’Ordine degli Avvocati Remo Danovi guarda ad un quadro più complessivo che, alla fine, vede nella flessione delle controversie il peso della crisi.
“La riduzione delle nuove controversie in materia civile, che nei tribunali del distretto di Milano è stata significativa (il 14% nel 2015) -afferma- non si può attribuire a una sola ragione, e vi contribuiscono diversi fattori, positivi e negativi. Il contributo unificato, certamente aumentato rispetto al passato, ma ormai stabile da alcuni anni, da solo non spiega la ragione della flessione”, dice il legale..
“C’è una ragione generale, di ordine economico. La crisi, potenzialmente, accresce le ragioni di litigiosità, ma in concreto dissuade dall’instaurare un vero e proprio contenzioso. In passato l’inflazione suggeriva a molti debitori di tirarla in lungo, perché poteva essere conveniente rinviare il pagamento, anche a fronte di interessi e rivalutazioni che accrescevano il valore monetario di quanto dovuto, ma non il valore effettivo. E anche le spese legali, per quanto siano diminuite anziché aumentate, a causa dell’abolizione delle tariffe e dell’elevata concorrenza tra colleghi, certamente contribuiscono a far riflettere molto prima di andare in giudizio. In fondo a questi elementi c’è anche il contributo unificato, che peraltro per alcune materie, e in tutti i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è dovuto, e in materia di lavoro, previdenza e assistenza, scatta oltre determinate soglie di reddito”.