Home Nazionale Caso Garlasco: legali Stasi, agito correttamente, nuove indagini poi revisione (2)

Caso Garlasco: legali Stasi, agito correttamente, nuove indagini poi revisione (2)

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(AdnKronos) – I legali di Stasi “non possono e non devono mantenere il silenzio di fronte alle gravi affermazioni” formulate in sedi televisive e non solo. “Non appare francamente accettabile ci si permetta sindacare, per di più senza contraddittorio e travalicando il diritto di critica e di cronaca, l’attività di professionisti, che hanno agito nel pieno rispetto delle norme del codice di rito in tema di indagini difensive” che il legislatore ha previsto “quale imprescindibile e sacrosanto strumento volto a rafforzare il diritto di difesa e a garantire quella ‘parità delle armi’, che la nostra Costituzione enuclea tra i principi cardine del ‘giusto processo'”.
Le investigazioni difensive “sono state svolte nel pieno rispetto della legge e, in particolare, del codice della Privacy e delle disposizioni da esso richiamate”. Si ribadisce “la doverosa necessità di sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria un importante elemento riguardante la tematica del Dna ritrovato sulle unghie della vittima”, per consentire “di vagliare gli specifici elementi sopravvenuti, non certo quello di accusare a priori qualcuno”, come, peraltro, “non è mai stato fatto neanche in corso di processo (tantomeno la nonna di Chiara Poggi, che nel 2007 era inferma e ricoverata in una casa di riposo), allorquando si erano semplicemente evidenziate le gravi lacune investigative”.
Di fronte alla scelta dell’autorità giudiziaria di Pavia, il collegio difensivo composto da Giada Bocellari, Fabio ed Enrico Giarda prende atto “della discutibile scelta di non affidare ad un esperto genetista un incarico per verificare la validità scientifica della consulenza Linarello”. Ogni difensore, ricordano “ha il dovere di tutelare gli interessi processuali dei propri assistiti e non può accettare in alcun modo che si tenti di limitarne l’operatività, laddove si resti, come nel caso di specie, nei limiti processualmente consentiti”.