(AdnKronos) – In merito ai premi incentivanti riservati ai dirigenti, l’Agenzia precisa che “per nessun dipendente la misura del premio è correlata all’importo di accertamenti emessi e andati a buon fine né, tanto meno, al numero o all’entità delle anomalie evidenziate. Gli obiettivi da raggiungere per far scattare gli incentivi, stabiliti dalla Convenzione con il ministero dell’Economia, sono molteplici e non limitati agli importi riscossi derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale. Ciò che acquista rilievo per gli incentivi, infatti, sono una serie di parametri che riguardano, tra gli altri, l’indice di vittoria in giudizio, l’erogazione di rimborsi, la semplificazione e il miglioramento della qualità dei servizi di informazione e assistenza”.
In altre parole, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, “non c’è alcun nesso meccanico fra il recupero di un determinato importo evaso e il premio di cui beneficerebbe il funzionario che ha effettuato quel recupero. L’incentivo è una somma che complessivamente è devoluta all’Agenzia e si ripartisce poi tra tutto il personale in servizio (non solo tra i dirigenti) come premio per il raggiungimento di tutto l’insieme degli obiettivi fissati dalla Convenzione”. Questi obiettivi, rileva, “non riguardano solo l’attività di accertamento, ma anche gli altri processi di missione, e in particolare quelli concernenti la gestione del contenzioso, l’erogazione dei rimborsi, la semplificazione e il miglioramento della qualità dei servizi di informazione e assistenza ai contribuenti, la riduzione di conflittualità dei rapporti con i contribuenti e l’impulso agli istituti deflativi del contenzioso”.
Come è noto, “l’imposta di registro si determina sulla base del valore del bene immobile compravenduto e, a tal fine, si prende in considerazione quello dichiarato dalle parti nell’atto o, se superiore, il corrispettivo pattuito. Per controllarne il valore ai fini della eventuale rettifica gli Uffici dell’Agenzia si basano sui metodi indicati dalla legge (articolo 51 DPR 131/1986), ovvero, innanzitutto, sul criterio c.d. ‘comparativo’, che prevede il raffronto con trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni rispetto all’atto accertato, che riguardano gli stessi immobili o altri di caratteristiche e condizioni simili”.