Home Nazionale Conflitto interessi: incompatibilità, blind trust, vendita, ecco nuova legge /Adnkronos

Conflitto interessi: incompatibilità, blind trust, vendita, ecco nuova legge /Adnkronos

0

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Incompatibilità, blind trust, vendita, con una Commissione nazionale che sovraintende all’applicazione della disciplina, composta da cinque membri nominati dal Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti di Camera e Senato, e scelti tra persone “di notoria e indiscussa capacità e indipendenza”. Sono i pilastri della nuova legge sul conflitto di interessi, il cui testo base è stato approvato dalla commissione Affari costituzionali della Camera. Domani alle 14.00 scade il termine per la presentazione degli emendamenti e da mercoledì dovrebbe iniziare l’esame del provvedimento in Aula.
Destinari delle norme il presidente del Consiglio, il vicepresidente, ministri, sottosegretari, commissari straordinari di governo, componenti delle Autorità indipendenti, mentre sarà un decreto legislativo dell’esecutivo a dettare la disciplina per quanto riguarda i titolari di cariche negli Enti locali.
Primo nodo da sciogliere l’incompatibilità, perchè non può far parte dell’esecutivo chi è titolare di un impiego pubblico e privato, nonché titolare di ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa svolta.
Inoltre i titolari delle cariche di governo non possono esercitare, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, attività imprenditoriali né svolgere funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. Stop anche alle funzioni di responsabilità comunque denominate e a incarichi di consulenza e arbitrali di qualsiasi natura.
Infine i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare le relative attività, nemmeno in forma associata, in Italia o all’estero e sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
Il vero e proprio conflitto di interessi scatta per gli esponenti dell’esecutivo che detengono un patrimonio mobiliare e immobiliare superiore ai quindici milioni di euro e quando in questa situazione si trovano coniuge non separato, parenti e affini entro il secondo grado, persone stabilmente conviventi.
Ma si determina conflitto di interessi anche in caso di possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell’energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. Occorre però che sia la Commissione nazionale di garanzia, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, a certificare che l’impresa riveste una posizione non marginale nel relativo settore di attività.  
La legge intende per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Vengono inoltre considerati rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
Primo step per sciogliere il conflitto di interessi, l’affidamento del patrimonio ad un gestore individuato dalla Commissione, sentiti gli interessati e, ove lo ritenga opportuno, il presidente della Consob e il governatore della Banca d’Italia. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare e una volta ricevuto il mandato hanno il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari.
A quel punto i titolari del patrimonio non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l’attività di gestione, ma hanno diritto di conoscere, tramite la Commissione, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Qualora non ritengano soddisfacente il risultato complessivo della gestione possono chiedere la sostituzione del gestore alla Commissione.
Occorre però procedere alla vendita quando la Commissione ritiene che questo sia l’unico modo per evitare il conflitto di interessi, con il successivo affidamento alla gestione fiduciaria del ricavato, al netto delle relative spese.   
Entro venti giorni dall’assunzione della carica di governo, i soggetti che possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, debbono dichiarare alla Commissione le cariche o attività di cui siano titolari e trasmettono l’ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Analoghe informazioni vanno rese riguardo alla situazione dei familiari indicati dalla legge.
La Commissione provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite la Guardia di Finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all’anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, vengono informati immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo, perché provvedano entro venti giorni all’integrazione delle dichiarazioni.
Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione procede all’acquisizione d’ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia. Quindi, in base alla gravità dell’infrazione, irroga al titolare della carica di governo e agli altri soggetti interessati una sanzione amministrativa non inferiore alla metà e non superiore al doppio del reddito complessivo quale risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi personali. Infine informa, per le cariche di governo, il Presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e i presidenti delle Camere e, ove ne sussistano gli estremi, la competente Procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.
La legge poi obbliga i componenti il governo ad astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. In caso di violazione del divieto, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro. Una volta approvata, è previsto che la legge entri in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.