(AdnKronos) – In sede circondariale (e ugualmente presso le corti d’appello) si creeranno apposite sezioni specializzate con funzioni prevalenti. Presso le procure distrettuali (o ogni sede di corte d’appello), dove confluiranno le procure minorili, verrà istituito un gruppo specializzato secondo il modello previsto per la Dda e il procuratore aggiunto titolare sarà nominato dal Csm. Viene espressamente mantenuta la specializzazione del giudice e del pm minorile e la composizione mista in sede distrettuale del collegio (togati ed esperti in psicologia) per le decisioni sui minori in materia di adozioni e responsabilità genitoriale.
L’attività riguardante i minori deve essere comunque svolta in locali specifici e adeguati. Al processo penale minorile, di competenza della sezione specializzata distrettuale, potrà partecipare la persona offesa, mentre verranno ridefiniti gli altri riti civili riguardanti la famiglia, la persona e i minori secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio. Si rafforza, infine, l’obbligatorietà dell’ascolto videoregistrato e diretto del minore da parte del giudice.
Processo più snello in primo grado. Ferma restando la garanzia del contraddittorio, si crea una sorta di doppio binario a seconda della complessità giuridica delle controversie e della loro rilevanza economica. Le più semplici saranno decise dal giudice monocratico esclusivamente con rito semplificato di cognizione (prima udienza entro 3 mesi, termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di prova, sentenza concisa). Le altre dal tribunale collegiale secondo il rito ordinario.