(AdnKronos) – Anche il collegio, comunque, potrà ricorrere alla decisione a seguito di trattazione orale della causa. Inoltre, se dopo la prima udienza la causa è matura per la decisione, il giudice istruttore dovrà rimetterla al collegio anche senza assunzione di prove. Si valorizza, infine, la proposta di conciliazione del giudice prevedendo che sia valutabile ai fini del giudizio la mancata comparizione delle parti o il rifiuto ingiustificato della transazione. Nell’ambito dei procedimenti speciali, è potenziato l’istituto dell’arbitrato.
La misura prevede poi la negoziazione assistita per le cause di lavoro. Ferma restando la conciliazione in sede sindacale, nelle controversie individuali di lavoro sarà possibile la negoziazione assistita tramite avvocati. Una facoltà e non un obbligo, che comunque non costituisce condizione di procedibilità. Viene poi abrogato il ‘rito Fornero’ per le controversie sui licenziamenti illegittimi ex art. 18 prevedendo per tali cause una corsia preferenziale.
Stop, inoltre, al termine lungo delle impugnazioni. I termini per l’appello o il ricorso per cassazione (30 e 60 giorni) decorrono esclusivamente dalla comunicazione di regola per via telematica del provvedimento. Scompare dunque il termine lungo di 6 mesi che oggi, in mancanza di notifica di parte, decorre dalla pubblicazione della sentenza.