Home Nazionale Via Poma: Cassazione, tracce di sangue di diverse persone sul luogo delitto

Via Poma: Cassazione, tracce di sangue di diverse persone sul luogo delitto

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Roma, 24 set. – (Adnkronos) – Non è stata raggiunta alcuna prova del fatto che Raniero Busco fosse in Via Poma il 7 agosto 1990 quando a Roma venne uccisa Simonetta Cesaroni. A questa incertezza “si accompagno le tracce della presenza di persone diverse, il cui sangue era stato refertato”. La Cassazione in trenta pagine di motivazioni depositate oggi con la sentenza 39220 spiega il perchè, lo scorso 26 febbraio ha assolto definitivamente l’ex fidanzato della Cesaroni Raniero Busco, condannato in primo grado a 24 anni di reclusione per l’omicidio aggravato della Cesaroni.
In particolare, la prima sezione penale mette in rilievo “la congruità e completezza della motivazione” nonchè “la manifesta logicità” della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma del 27 aprile 2012. Nel dettaglio, gli ‘ermellini’ parlando di “decisività della prova scientifica” e della “insostenibilità del sillogismo adottato dalla Corte di primo grado in mancanza della prova di un morso, della sua attribuzione a Busco e dell’origine salivare del dna presente sui capi di vestiario refertati. Tale mancanza di prova -evidenzia la suprema Corte- fa cadere la certezza della presenza dell’imputato sul luogo del delitto al momento del delitto; a tale incertezza si accompagnano le tracce della presenza di persone diverse il cui sangue era stato repertato”.
Piazza Cavour, ancora si allinea alla decisione del giudice d’Appello che ha dimostrato come “la ricostruzione adottata nella sentenza di primo grado è suggestiva ma ampiamente congetturale in ordine a vari aspetti: l’effettuazione della telefonata da Simonetta Cesaroni a Busco all’ora di pranzo di quel giorno, il contenuto di tale telefonata, la conoscenza da parte di Busco del luogo dove la Cesaroni lavorava, la spontaneità della svestizione da parte della vittima, l’autore dell’opera di ripulitura della stanza, le modalità e i tempi di tale condotta, il movente dell’omicidio, la falsità dell’alibi da parte dell’imputato”.