Home Nazionale Università: Garante, informazione carente su scioperi, dare massima diffusione (2)

Università: Garante, informazione carente su scioperi, dare massima diffusione (2)

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(AdnKronos) – “Si rammentano, ad ogni buon conto, alle Amministrazioni in indirizzo gli obblighi derivanti dall’articolo 2, comma 6, della citata legge secondo il quale ‘Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi … sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi'”, conclude il Garante per gli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli.