Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Il provvedimento approvato oggi dalla Camera all’unanimità sulla disciplina in favore dei testimoni di giustizia contiene diverse norme a tutela di una figura centrale per il funzionamento della giustizia. Eccone in sintesi le caratteristiche principali. Definizione stringente di testimone: si introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con particolare riguardo alla qualità delle sue dichiarazioni e all’effettività e gravità del pericolo. La stessa protezione può essere estesa a chi è in pericolo perché convivente o in relazione con il testimone.
Stretta su reato calunnia: a chi calunnia allo scopo di usufruire delle misure di protezione la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se c’è stato un beneficio, l’aumento è da metà a due terzi. Misure protezione personalizzate: le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma, fatta però salva la valutazione dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività. Trasferimento in località protetta e cambio d’identità diventano ipotesi derogatorie e straordinarie.
Misure progressive di tutela: per garantire l’incolumità dei testimoni e la sicurezza dei suoi beni, in base alla gravità e attualità del pericolo si adottano misure di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni e aziende, misure per gli spostamenti, trasferimenti in luogo protetto, utilizzazione di documenti di copertura, cambiamento delle generalità (con garanzia di riservatezza anche negli atti della Pa).