(AdnKronos) – E spiega: “Nessuno, indagato o testimone, grande o piccolo che sia, deve apprendere per la prima volta dai giornali di una sua iscrizione nel registro notizie di reato, di una intercettazione, di una proroga indagini, di un qualsiasi atto che lo riguardi. La pubblicazione di notizie di questo tipo -sottolinea- non dovrebbe essere consentita sino ad un momento preciso: quello in cui l’interessato ha avuto la possibilità di dare davanti ad un magistrato la sua versione su ciò di cui è accusato o su quanto si dice di lui”.
Un esempio pratico viene dalle intercettazioni telefoniche. “Non dimentichiamo che ad esempio una conversazione telefonica – dice Guido Salvini- non è quasi male un discorso strutturato, funziona per frasi sincopate, interruzioni, spesso iperboli, divagazioni, intonazioni che non conosciamo. Chi parla ha il diritto di non essere scaraventato sulla stampa prima di fornire la propria spiegazione di quanto si stava dicendo, e si era detto prima e dopo, magari qualcosa di diverso da quanto ipotizza l’accusa”.