(AdnKronos) – Perciò, secondo la proposta di legge “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge”, e quindi non più a favore dell’altro coniuge, “destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi”.
“Nella determinazione dell’assegno -recita sempre il testo in discussione-il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi, l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dall’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali”.
Altra novità la possibilità dell’assegno temporaneo, perchè, qualora la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, dovuta cioè “a ragioni contingenti o superabili”, il tribunale può attribuirlo solo per un determinato periodo. No all’assegno invece in caso di fine del matrimonio per violazione degli obblighi coniugali da parte di chi presenta la domanda. Infine la nuova disciplina viene estesa anche agli scioglimenti delle unioni civili.