(AdnKronos) – Per attuare il principio, la legge prevede vari meccanismi, a seconda delle leggi elettorali adottate dalle singole Regioni. In presenza di preferenze, o in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale, oppure deve essere assicurata l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso.
In caso di liste bloccate, deve essere prevista l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di uno dei due non eccedano il 60 per cento del totale.
Infine con i collegi uninominali, nelle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.