(AdnKronos) – Le fatture, si legge, “sono inviate ai clienti anche nei casi in cui non emergano somme dovute a titolo di consumi elettrici” e in sede di prima applicazione nella prima fattura emessa successivamente al primo luglio 2016 “sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute dall’impresa elettrica che risulta titolare del contratto alla data del primo luglio 2016”. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, si legge nella bozza, “il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo dall’impresa elettrica che risulta titolare del contratto”.
Nella bozza del provvedimento ci sono anche le tempistiche e le modalità di coinvolgimento dei vari soggetti interessati alla vicenda (imprese elettriche, Acquirente Unico e Agenzia delle Entrate).
Dal 2017, si rileva, “entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese elettriche trasmettano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all’anno precedente: il riepilogo degli importi complessivamente riscossi a titolo di canone; il dettaglio, per contratto, per codice fiscale e per singola fattura degli importi addebitati a titolo di canone, di quelli riscossi, di quelli rimborsati e di quelli non riscossi nonché della data di attivazione del contratto per fornitura elettrica; il dettaglio, per contratto, per codice fiscale e per singola fattura delle somme indicate come non riscosse nella comunicazione presentata nell’anno precedente e riscosse a seguito di sollecito nell’anno di riferimento, nonché dei rimborsi richiesti nell’anno precedente e rimborsati nell’anno di riferimento”. Al momento non è ancora specificato l’ammontare delle sanzioni “in caso di omessa presentazione della comunicazione”.