(AdnKronos) – Inoltre viene previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (ad esempio, nelle ipotesi di incidente probatorio disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, l’autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.
Inoltre, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore.
È introdotta poi la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali videoconferenza, telefono o internet, per garantire l’assistenza dell’interprete. Presso il ministero della Giustizia sarà infine istituito l’elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.