(AdnKronos) – INELEGGIBILITA’ – Vengono ampliati i casi di ineleggibilità al Parlamento per coloro che abbiano la titolarità o il controllo di imprese, già indicate dalle norme elettorali, che abbiano contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica con lo Stato. Per quanto riguarda i consiglieri regionali, scatta l’ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un’impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.
ANTITRUST – L’Autorità garante della concorrenza è chiamata ad attuare le norme previste dalla legge sul conflitto di interessi. E’ composta da cinque membri, tre eletti dalla Camera e due dal Senato, rispettando il principio dell’equilibrio di genere, scelti nell’ambito di elenchi rispettivamente di 12 e 8 componenti individuato dalle competenti commissioni dei due rami del Parlamento sulla base dei curricula pervenuti. Al suo interno elegge poi il presidente.
Possono farne parte persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità, da individuarsi tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza. Infine l’Autorità competente per l’applicazione della legge nei confronti dei membri dell’Antitrust è l’Autorità nazionale anticorruzione.