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Sanità: Cassazione, Irap non dovuta da medici convenzionato con dipendente

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Roma, 8 gen. (AdnKronos Salute) – La Corte di Cassazione esonera i medici convenzionati con dipendenti dal pagamento dell’Irap, con una recente sentenza, depositata il 19 dicembre e ricordata su Fimmg notizie. Con questa pronuncia la Corte respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva esonerato un camice bianco convenzionato, con dipendente, dalla tassa.
“Nella sentenza i giudici della Cassazione – sottolinea Carmine Scavone – responsabile dell’Area strategica della tutela fiscale della Fimmg – esprimono nettamente che l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di motivare come l’utilizzo di un dipendente ‘abbia potuto determinare in concreto un aumento dell’attività produttiva e determinare l’assoggettabilità all’Irap”. Secondo Scavone, la Suprema Corte di Cassazione il 19 dicembre “in un nuovo ‘Irap day’ ha cercato di definire meglio l’ambito applicativo dell’imposta regionale riguardo alle attività di lavoro autonomo e anche della nostra e siamo fiduciosi che le tesi della Commissione fisco della Fimmg nazionale siano state accolte e che tutti i medici di medicina generale per la peculiarità della loro tipologia di lavoratori autonomi convenzionati vengano esentati, per l’attività convenzionale Ssn e non libero-professionale, dall’Irap”.
Scavone ricorda, infatti, l’impegno “costante e incisivo in questi ultimi otto anni. Abbiamo da sempre ribadito che per noi medici di famiglia, per l’attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, l’Irap non è dovuta anche se ci avvaliamo di personale dipendente. Abbiamo sempre sostenuto che il presupposto per applicare l’Irap sarebbe reale solo nel caso in cui l’organizzazione del medico fosse nella condizione di assicurare un ‘quid pluris’ in termini di maggiore arricchimento rispetto a quanto esclusivamente con le proprie personali energie professionali non possa ottenere. Queste caratteristiche, qualsiasi possa essere il livello di organizzazione di cui riesca a dotarsi il medico di medicina generale, non potrà mai averle per l’attività resa nell’ambito dell’assistenza primaria”.