Roma, 18 giu. (AdnKronos) – Anche i figli non riconosciuti alla nascita dalla madre che ha scelto di restare anonima potranno chiedere al tribunale dei minorenni, una volta raggiunta la maggiore età, le informazioni sui propri genitori biologici. Lo prevede la legge approvata oggi dalla Camera che, come ha rilevato la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio Donatella Ferranti, colma un vuoto legislativo conciliando due diritti fondamentali: quello della madre biologica di scegliere di mantenere la segretezza e quello del figlio di sapere chi lo ha generato.
La legge regola il ‘diritto di interpello’ a favore del figlio per verificare se la madre intenda mantenere l’anonimato e interviene anche sulle norme che regolano l’adozione. L’accesso alle informazioni sull’origine biologica, che non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria, è consentito sia nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, sia nei confronti della madre deceduta.
Il procedimento, una volta raggiunta la maggiore età, può essere avviato dal figlio adottato e dal figlio non riconosciuto alla nascita, che abbia raggiunto la maggiore età, “in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre”; dai genitori adottivi, “legittimati per gravi e comprovati motivi”; dai responsabili di una struttura sanitaria, “in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore”.