A meno di tre giorni dalla scadenza del pagamento dell’IMU sui terreni agricoli dovuta per l’anno 2014 il governo ha riscritto le regole del calcolo e rinviato la scadenza al 10 febbraio 2015. Il Consiglio dei Ministri tenutosi ieri ha emanato un Decreto Legge con il quale definisce la suddivisione dei comuni in “non montani”, “parzialmente montani” e “montani” rifacendosi alla classificazione ISTAT. Variano pertanto i criteri di calcolo dell’IMU relativamente ai terreni agricoli di montagna e collina. Nulla varia per i terreni “non montani”.
Come procedere: si andrà sul sito dell’ISTAT e verificare l’elenco dei terreni montani. A questo punto si dovrà controllare la lettera che risulta nella colonna “R” di tale allegato. La sigla “NM” significa che il comune è considerato “non montano” e quindi tutti i terreni saranno soggetti al pagamento. Se invece risulta una “P” é soggetto all’IMU solo chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Infine la lettera “T” individua il terreno totalmente montano e quindi nessuno pagherà l’imposta.
Clausola di salvaguardia: può presentarsi il caso di terreni che erano esenti in base alla classificazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/11/2014 e che, in base alla classificazione ISTAT torni ad essere soggetto ad Imu. In questo caso si applica il “trattamento di maggior favore” e, solo per l’imposta relativa al 2014, non si pagherà nulla. Si tornerà a pagare l’IMU dalla prossima scadenza del 2015 (giugno/dicembre).
Termini di pagamento: I termini di pagamento sono prorogati al 10 febbraio 2015.