(Adnkronos) – La presenza sulla cute, sugli abiti e nelle vie aeree di Yara di polvere di calce tipica dei cantieri edili non può essere considerata univoca della presenza di Bossetti; così come il dato sul suo cellulare (aggancia la cella di via Natta a Mapello alle 17.45 del 26 novembre 2010 – giorno della scomparsa -, oltre un’ora dopo rispetto alla presenza del cellulare della 13enne nella stessa zona) e la descrizione del fratellino di Yara di un possibile sospetto, per il Riesame “non ha alcuna carica cautelare, né costituisce sul piano ontologico-processuale un indizio”.
La mancanza di valenza indiziaria di questi tre elementi riduce dunque alla traccia genetica la ‘prova regina’ contro Bossetti. Un solo elemento su cui ora emergono “acclarati dubbi scientifici” ammessi implicitamente, secondo l’avvocato Claudio Salvagni, dalla stessa procura di Bergamo.
La scelta di non ricorrere al giudizio immediato “dimostra, una volta di più, l’assoluta inconsistenza delle allegazioni indiziarie formulate dalla procura. Se il compendio indiziario, è asseritamente esaustivo, allora si deve chiedere il giudizio immediato”, l’aver desistito dal farlo, costituisce “un determinante ‘fatto sopravvenuto” che dimostra, per il legale “l’inesistenza degli indizi di colpevolezza” contro il suo assistito.