In ogni caso, sia per la TARI che per la TASI (analogamente a quanto già previsto per l’IMU) rimane ferma la facoltà per il contribuente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Inoltre, come già avviene per l’IMU, al fine di semplificare la modalità di calcolo della TASI (in considerazione del fatto che il termine di redazione del bilancio di previsione dei Comuni, entro cui determinare le aliquote TASI è soggetto a frequenti slittamenti) si inserisce una modalità di calcolo del tributo che tenga conto, per la prima rata, delle deliberazioni effettuate per l’anno precedente, consentendo di conguagliare il tributo in sede di versamento della rata di saldo sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno.