– “La superfluita’ o irrilevanza della testimonianza – si legge nell’ordinanza di Montalto – deve essere valutata sui fatti oggetto dell’articolato e non in relazione a quello che il testimone” cioe’ il Capo dello Stato “sa dei fatti. Quindi, non si può escludere il diritto di ciascuna parte di chiamare un testimone su fatti rilevanti per il processo solo perché il testimone ha, in ipotesi, escluso di essere informato sui fatti medesimi. Questo per consentire alle parti di acquisire nel contraddittorio quel contenuto dichiarativo che, seppure negativo, riguarda la conoscenza dei fatti e che potrebbe assumere una valenza anche alla luce delle altre valutazioni probatorie”.
Dopo la lettera di Napolitano “il pm ha reiterato l’intenzione di sentirlo – si legge ancora nell’ordinanza – e la Corte ha già ritenuto la testimonianza ammissibile, né superflua o irrilevante”. Insomma, dopo la lettera di Napolitano, “non ci sono elementi che facciano superare ai giudici della Corte d’Assise la valutazione che aveva già fatto”, sia perché il contenuto della lettera è inutilizzabile in assenza di un accordo di acquisizione che non c’è stato tra le parti, sia perché “anche se si prende atto del diniego di conoscenza espresso dal testimone, comunque non e’ escluso che il pm abbia interesse a sentire lo stesso testimone anche solo per acquisire una dichiarazione negativa di conoscenza dei fatti”, spiegano i giudici. (segue)