Home Nazionale Mafia: giudici trattativa, non si può prescindere da disponibilità Napolitano (2)

Mafia: giudici trattativa, non si può prescindere da disponibilità Napolitano (2)

0

(AdnKronos) – “Sia per l’assenza, ovviamente, di poteri coercitivi di sorta, sia per le prerogative costituzionali che in generale tutelano la persona che svolge la detta funzione, non può prescindersi, di fatto, dalla manifestazione di disponibilità del Presidente della Repubblica alla assunzione della sua testimonianza”, scrive il presidente della Corte d’Assise di Palermo, Alfredo Montalto.
“Tale disponibilità può essere negata o concessa, e in quest’ultimo caso, può anche essere, successivamente e in qualunque momento, revocata e la Corte non potrà che prenderne atto. Se questo è, dunque, il ben delimitato perimetro entro il quale può assumersi la testimonianza in questione, non si vede come possa ravvisarsi – o temersi – la violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica prospettata dalla difesa erariale di alcune parti civili”.
“In conclusione quindi, l’esame del Presidente della Repubblica, fatti salvi i limiti già più volte ricordati derivanti dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale – scrive il Presidente della Corte d’Assise – potrà e dovrà procedere secondo le ordinarie regole che disciplinano la prova testimoniale, con le sole peculiarità, conseguenti alle prerogative costituzionali pure ricordate, connesse al luogo di assunzione della testimonianza ed alla connaturale facoltà del Presidente della Repubblica di revocare in qualunque momento la disponibilità a testimoniare in atto comunicato alla Corte”.
Per quanto riguarda “le altre prove testimoniali richieste dalle difese degli imputati” la Corte d’Assise ha deciso: “Anche per le altre prove testimoniali richieste dalle difese degli imputati valgono, in linea generale, le considerazioni sopra formulate riguardo all’ammissibilità delle prove nuove e a discarico dal momento che anche le richieste di tali prove sono strettamente conseguenti alla conoscenza di documenti soltanto adesso prodotti e precedentemente non noti”.
“Tuttavia, per una compiuta valutazione della Corte sia riguardo ai testimoni che dovranno essere chiamati a deporre, sia riguardo alla formulazione, in termini più dettagliati e precisi, delle circostanze sulle quali gli stessi dovranno essere esaminati, appare necessario che le parti interessate puntualizzino meglio e con più completezza le nuove prove richieste”, scrive Montalto.
“Per questo motivo – conclude – ammette i documenti di cui all’elenco depositato dal pm all’udienza del 23 ottobre 2014, ammette la nuova prova a mezzo del teste Giorgio napolitano richiesta dalla difesa dell’imputato Riina Salvatore sulle circostanze specificate nella memoria depositata agli atti, rinviando al prosieguo del dibattimento per la sua assunzione” e “invita le parti interessate a formulare in modo dettagliato e specifico gli ulteriori articolati di prova ed a indicare i soggetti di cui intendono assumere la testimonianza, riservandosi, conseguentemente di provvedere all’esito”.