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Lavoro: art.18, reintegro in Italia e nel resto d’Europa/Adnkronos

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Roma, 18 set. (Adnkronos) – L’articolo 18 e, soprattutto, il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato sono al centro del confronto per la riforma del mercato del lavoro e saranno il nodo principale dei decreti attuativi della delega. La riforma Fornero è già intervenuta, limitando i casi in cui è previsto il reintegro e privilegiando l’indennizzo per alcune tipologie di cause all’interno dei licenziamenti collettivi e di quelli con motivazione economica. E’ affidata sostanzialmente alla discrezionalità del giudice la decisione per quelli disciplinari. Il reintegro, invece, resta per i licenziamenti discriminatori con l’opzione del risarcimento nella facoltà del lavoratore.
In realtà, più che il reintegro in se’, è la sua applicazione quasi automatica in caso di contenzioso a rendere, nell’ottica di chi ne vuole una ulteriore modifica, l’articolo 18 un potenziale ‘spauracchio’ per gli investimenti esteri in Italia. Anche quando si parla di anomalia rispetto al resto d’Europa, si deve far riferimento non tanto all’articolo 18 quanto alla sua applicazione e alle implicazioni giudiziarie che ne derivano.
Il reintegro e’ infatti previsto in gran parte delle nazioni industrializzate, con l’unica eccezione degli Stati Uniti, ma in genere non si applica e il contenzioso si risolve con un indennizzo nella maggior parte dei casi.
– ITALIA: L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori italiano affermava che il licenziamento e’ valido se avviene per giusta causa o giustificato motivo. In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l’illegittimita’ dell’atto e ordina il reintegro del ricorrente nel posto di lavoro. La riforma Fornero è intervenuta modificando l’articolo 18. Per i licenziamenti discriminatori, è prevista la reintegrazione + il risarcimento pari alle mensilità maturate dal licenziamento all’effettiva reintegra, con un minimo di 5 mensilità, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.
Nel caso dei licenziamenti disciplinari, nelle ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice ha ora la possibilità di graduare la sanzione, a seconda dei casi, tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la corresponsione di un’indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità.
Nei licenziamenti economici, il giudice può applicare la reintegrazione nel posto di lavoro nell’esclusiva ipotesi in cui accerti “la manifesta insussistenza del fatto” posto a base del licenziamento per giustificato motivo. Per i licenziamenti collettivi il reintegro resta per la violazione dei criteri di scelta e in caso di licenziamento senza forma scritta.
– FRANCIA: il “Code du travail” stabilisce che il licenziamento deve essere basato su fondate e valide ragioni, va comunicato per iscritto e va preceduto da un mese di preavviso. L’indennita’ legale per chi ha un contratto a tempo indeterminato generalmente e’ concordata dalle parti. Il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo e’ previsto ma non può essere imposto: si puo’ applicare in forma obbligatoria solo in caso questo sia discriminatorio.
– GERMANIA : Le regole sul licenziamento in Germania si applicano nelle aziende con più di 10 dipendenti. E’ necessario che vi siano ragioni inerenti alla persona o alla condotta del lavoratore o urgenti ragioni economiche dell’impresa. Il lavoratore ha tempo 3 settimane per impugnare il licenziamento. In linea di principio, si deve reintegrare il lavoratore, ma il giudice ha la facoltà di verificare caso per caso che questo non turbi gli equilibri economici e sociali dell’impresa.
– SPAGNA : Il governo di Mariano Rajoy è intervenuto con una legge drastica, che abbassa i costi del licenziamento per motivi economici o senza giusta causa. La riforma facilita il licenziamento per motivi economici, con pagamento di un indennizzo di 20 giorni per ogni anno di anzianità, nel caso in cui la riduzione del livello di entrate o di vendite dell’azienda si verifichi per almeno tre trimestri consecutivi; riduce a 33 giorni, contro i precedenti 45, l’indennizzo per licenziamento senza giusta causa nei contratti a tempo indeterminato, con un massimo di due anni di salario anziché di tre e mezzo.
– REGNO UNITO: Il licenziamento e’ legittimo quando riguarda l’adeguatezza o la capacita’ del lavoratore di svolgere determinate mansioni, il lavoratore e’ in esubero, e’ dovuto alla condotta del lavoratore, c’e’ la violazione di un dovere legale. E’ illegittimo se si basa su discriminazioni sessuali o razziali, sindacali. Se il tribunale ritiene invalido il licenziamento può ordinare il reintegro o la riassunzione e un risarcimento. Il reintegro quindi esiste ma il datore di lavoro puo’ rifiutarsi di attuarlo pagando un compenso aggiuntivo.