Roma, 4 dic. (Labitalia) – Il 730 precompilato non convince i consulenti del lavoro italiani. “Diversi saranno i dati -sostengono- che potrebbero non essere inclusi nella dichiarazione reddituale precompilata obbligando, il contribuente, a non accettarla e modificarla prima di trasmetterla all’Agenzia delle entrate. Per il 2014, nelle precompilate che il fisco invierà ai contribuenti mancheranno le spese mediche visto che il recupero dei dati sul sistema tessera sanitaria decorrerà dalle spese effettuate nell’anno 2015, ci troveremo sicuramente di fronte alla quasi totalità dei modelli 730 che necessiteranno di modifiche e rivisitazioni da parte dei Caf e degli intermediari autorizzati”. “E qui, chiaramente, nascono i problemi -avvertono- considerato che il decreto semplificativo ritiene veritiere, e senza margine di errore, le dichiarazioni precompilate mentre, di contro, metterà al setaccio quelle integrate. Questo si desume dalla portata del provvedimento, che comunque rimanda ad un ulteriore atto dell’Agenzia che ne adegui i contenuti,visto che la dichiarazione modificata oltre ad essere passibile di verifica dovrà essere, altresì, dotata del visto di conformità e se errata produrrà l’addebito di sanzioni ai Caf ed ai professionisti abilitati che presteranno assistenza fiscale al contribuente”.
Ma come avverrà tutto ciò? “Se la trasmissione per mezzo del sostituto d’imposta -spiegano i consulenti del lavoro- non creerà alcun problema, visto che non si prevedono modifiche, con la delega ai Caf e professionisti il discorso cambia. Considerato obbligatorio il visto di conformità, in caso di controllo da parte dell’Agenzia con una liquidazione a debito rispetto al modello 730 presentato, il professionista intermediario diventa responsabile nei confronti dell’Erario del pagamento della maggiore imposta liquidata, delle sanzioni e degli interessi emersi dal controllo. In pratica chi paga, secondo il decreto è il professionista, applicando poi il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente, ma limitatamente alle imposte e gli interessi. Se lo stesso professionista, invece, trasmette dichiarazione integrativa entro il 10 novembre, la responsabilità si limita al solo importo delle sanzioni. Il tutto, però, attenuato dalla portata dell’infedeltà del visto rilevata in sede di controllo fiscale: se lo stesso, infatti, è stato determinato da dolo o colpa grave del contribuente il professionista, ovvero il Caf intermediario, non ne sarà responsabile e l’addebito del maggior importo dovuto, ivi comprese sanzioni ed interessi, ritornerà in capo al contribuente in malafede”.
Ma come si farà ad accertare tali responsabilità del contribuente? “Basterà un atto notorio -si chiedono i consulenti- consegnato al professionista intermedario con cui il contribuente attesti la veridicità dei documenti consegnati al professionista? Saranno tutti argomenti, si presume, che troveranno risposta negli atti (circolare) dell’Agenzia delle Entrate, perché se è vero che la responsabilità passa dall’intermediario, è anche vero che la stessa deve prevedere un inadempimento proprio, un errore nella dichiarazione, ma che non dipenda dalla natura dei dati forniti, anche in modo documentale, da contribuente. Anche se, a guardare la norma, il profilo di incostituzionalità è dietro l’angolo nel momento in cui la responsabilità tributaria passa dal contribuente ad un soggetto terzo”.