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Fondazione Studi: tempo determinato e contingentamento

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Fondazione Studi: tempo determinato e contingentamento
Marco Polci

Tra le prime riforme approvate dal Governo Renzi spicca la revisione del contratto a tempo determinato. Le novità che investono questo contratto sono molteplici, una su tutte il contingentamento legale.

Cosa intendiamo per contingentamento legale? Il nuovo dettato normativo prevede la possibilità di stipulare il contratto a termine senza previsione di una motivazione posta alla base dello stesso e di applicare l’istituto della proroga per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero di rinnovi. Tali novità trovano, però, un bilanciamento nella previsione di un tetto massimo legale al numero di contratti a termine da stipulare pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Tale previsione potrà essere derogata dalla contrattazione collettiva cui è demandata la possibilità di determinare diversi limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto. Pertanto, in caso di contrattazione collettiva che regola il contratto a termine, questa prevale sul dettato normativo; nel silenzio della contrattazione bisognerà applicare il limite legale. Merita evidenziare che la contrattazione collettiva potrà fare riferimento all’azienda nel suo complesso o all’unità locale, potrà prevedere un limite percentuale o numerico. La norma prevede che il contingentamento legale debba essere valutato rispetto all’organico al 1° gennaio, nel caso in cui, invece, la contrattazione taccia sul momento di determinazione dell’organico, bisognerà riferirsi al giorno precedente la data di assunzione del lavoratore a termine.

Il superamento del contingentamento, sia legale che contrattuale, è collegato ad un impianto sanzionatorio in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro soggiacerà ad una sanzione pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se si è in presenza di un solo lavoratore assunto in violazione del limite percentuale stesso. La sanzione sarà pari al 50% nel caso in cui, invece, il numero di lavoratori assunti in violazione sia maggiore di uno.

Le novità sul contratto a termine sono state analizzate in modo approfondito dalla circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 13/2014.