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Contributo addizionale ASpI 1,4%: cosa cambia con la legge di stabilità

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Contributo addizionale ASpI 1,4%: cosa cambia con la legge di stabilità
Marco Polci

Con l’entrata in vigore della Legge 147/13 (Stabilità), in relazione alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, intervenute a decorrere dal 1.1.2014, l’azienda ha diritto a recuperare integralmente il contributo aggiuntivo ASpI pari all’1,4% versato durante il rapporto a termine precedente.
Ricordiamo che il contributo è dovuto per tutti i periodi contributivi a far data dal 1.1.2013, con riferimento ai lavoratori non a tempo indeterminato, con esclusione dei seguenti casi: lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, quelli assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (così come previsto dal D.P.R. 1521/63 e – per il solo periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 – da avvisi comuni o Ccnl stipulati entro il 31.12.2011 da organizzazioni comparativamente più rappresentative), apprendisti, lavoratori dipendenti di PA ex art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/01.
Non sono stati modificati gli ulteriori requisiti necessari previsti dalla norma originaria. Ne deriva che il rimborso del contributo aggiuntivo è dovuto in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o di riassunzione con contratto a tempo indeterminato, quest’ultima da effettuarsi entro un periodo massimo di 6 mesi dalla data di cessazione.
Ulteriore vincolo imprescindibile è l’avvenuto superamento del periodo di prova, necessario per verificare l’effettiva stabilità del rapporto.
Evidenziamo che la legge richiama esclusivamente le trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1.1.2014, senza alcun esplicito riferimento alle riassunzioni. Tuttavia, applicando un criterio di omogeneità, si presume che anche in caso di riassunzioni decorrenti dalla medesima data, l’azienda possa recuperare il contributo aggiuntivo versato nel corso del precedente rapporto a termine, decurtando un numero di mensilità pari a quelle intercorrenti tra la cessazione del rapporto e la riassunzione a tempo indeterminato, con un tetto massimo di 6 mesi.
Fino al 31.12.2013 il datore poteva recuperare al massimo 6 mesi della contribuzione versata in precedenza. La ratio della nuova norma risiede nel non voler penalizzare i datori che hanno instaurato un rapporto di lavoro a termine di durata superiore a 6 mesi, poiché a fronte di una maggiorazione della contribuzione per i rapporti di lavoro con insita precarietà, la successiva stabilizzazione non ha generato un aggravio per l’Inps che non ha dovuto liquidare l’ASpI ai lavoratori.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si rimanda alla circolare 1/14 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.