Roma, 7 ott. (Labitalia) – E’ stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro il nuovo regolamento dei Consigli di disciplina dei consulenti del lavoro. E’ quanto si legge su ‘Italia Oggi’. In sintesi, è previsto che il consiglio di disciplina territoriale sia composto da un numero di consiglieri pari ai consiglieri dell’ordine, nominati dal presidente del tribunale competente. Ai consigli territoriali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari che riguardano gli iscritti all’ albo di riferimento.
E’ regolamentato poi il consiglio di disciplina nazionale, che è composto invece da cinque membri nominati dal Consiglio nazionale dell’ Ordine.
I membri possono essere scelti tra i consiglieri nazionali e tra gli iscritti che abbiano un’anzianità di almeno otto anni. Il Consiglio di disciplina nazionale ha competenza sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate dai consigli territoriali e le sue decisioni possono essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica, mediante ricorso al giudice amministrativo.
E’ prevista poi la formazione del collegio di disciplina nazionale, composto invece da tre membri, ovvero il presidente del consiglio di disciplina e due consiglieri. Il presidente del consiglio di disciplina, seguendo il criterio della rotazione tra i componenti del consiglio, nomina il collegio indicando il relatore. Il collegio è presieduto dal presidente del consiglio di disciplina, mentre funge da segretario il membro del collegio con minore anzianità di iscrizione all’ albo.
Quanto alle funzioni, invece, il regolamento prevede che ai componenti del consiglio di disciplina nazionale, che rivestono la carica di consiglieri dell’ ordine nazionale, sia inibita ogni funzione amministrativa all’ interno del consiglio nazionale stesso. Partecipano invece alle riunioni del Cno, possono intervenire con ruolo consultivo e possono partecipare a tutte le commissioni del Consiglio nazionale.
Per la costituzione dei Consigli di disciplina territoriali i Consigli provinciali devono provvedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, a comunicare al Presidente del tribunale l’ elenco dei nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nel consiglio territoriale. Il regolamento è entrato in vigore il 2 ottobre con l’avvenuta pubblicazione sul sito.