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Cassazione: skype non sostituisce l’affetto di mamma e papà

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Roma, 19 set.(AdnKronos) – Skype e altri sistemi di comunicazione audio-visiva non possono in alcun modo essere sostitutivi dei rapporti diretti con una mamma o con un papà. Lo ha certificato la Cassazione che ha bocciato il ricorso di una donna di origini inglesi, madre di un bambino nato dalla relazione travagliata con un uomo di Trento, che chiedeva, nonostante l’affidamento condiviso, l’autorizzazione a trasferirsi anche come residenza insieme al figlio.
In particolare, la donna, presentando ricorso contro la decisione della Corte d’appello di Trento (luglio 2013) ha chiesto ai giudici della Suprema Corte l’autorizzazione a trasferirsi in Inghilterra insieme al figlio, ritenendo che il minorenne avrebbe potuto mantenere la relazione con il padre coaffidatario attraverso l’utilizzo di skype e di tutti i mezzi telematici di comunicazione audiovisiva con l’aiuto dei servizi sociali territoriali.
La Prima sezione civile (sentenza 19694) ha bocciato il ricorso della madre e ha evidenziato che data “la tenera età del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche”, il “favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi sociali italiani”, in maniera del tutto legittima “i giudici di appello hanno ritenuto che tutti questi dati fossero “ostativi alla concessione della chiesta autorizzazione”. Per effetto del rigetto del ricorso, la madre del minorenne è stata anche condannata a rifondere l’ex compagno con 3.200 euro per le spese processuali sostenute.