Roma, 27 mag. (Labitalia) – Il rapporto tra il consulente del lavoro e le disposizioni sulla normativa antiriciclaggio sotto la lente del parere numero 2 del 2013 della Fondazione Studi della categoria. "Il decreto 231 del 2007 – si legge – ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di riciclaggio ai fini amministrativi. Oltre alla definizione, diversa rispetto a quella di carattere penale, prescrive delle regole di comportamento che determinati soggetti devono adottare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo tramite il sistema finanziario ed economico". "I soggetti indicati – precisa la Fondazione Studi – entrano così in un ruolo collaborativo con le autorità al fine di prevenire tale reato. La norma non è volta a punire il reato di riciclaggio in sé, che continuerà ad essere punibile sotto il profilo penale, ma la mancata collaborazione per la prevenzione di tale reato. E' sostanzialmente richiesta la collaborazione a determinati soggetti, affinchè adottino idonei e appropriati sistemi per verificare la clientela, nel rispetto della tutela della privacy"."Ferma restando la responsabilità personale del consulente – si precisa – questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale. Ne consegue che rientrano non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche tutte le attività annesse e connesse alla gestione del personale. E pertanto, per tutte le prestazioni tipiche dell'amministrazione del personale, non esistono obblighi in relazione all'adeguata verifica e registrazione della clientela". "Per le attività svolte da un consulente del lavoro – continua il parere – oltre alla gestione e consulenza strettamente connessa e annessa al personale dipendente, che riguardino ad esempio consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità nasce l'obbligo di identificare il cliente e procedere all'adeguata verifica"."Non esiste l'obbligo di segnalazione – fa presente la Fondazione Studi – quando al professionista è richiesta una prestazione legata all'esame della posizione giuridica del cliente o per l'espletamento della difesa dello stesso, includendo anche la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento"."Questa esclusione – continua – è limitata alla mera segnalazione. Vale a dire che, se al consulente del lavoro è richiesta una prestazione di difesa in un processo tributario, ad esempio, non sarà esentato dall'identificazione e dalla verifica adeguata del cliente, ma semplicemente, qualora scoprisse in tale sede un investimento di denaro di provenienza illecita, potrà evitare la segnalazione".
Articlolo scritto da: Adnkronos