Roma, 14 mag. (Labitalia) – In materia di tirocini, la Corte costituzionale (sentenza 287/2012) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11 del dl 138/2011, ritenendolo, nonostante la formale affermazione di "livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", lesivo delle prerogative delle Regioni, che sole possono intervenire a normare la materia. E, se però manca una norma regionale in materia, quanto previsto dalla legge 197/97, la cosiddetta 'legge Treu', in materia di tirocini, ha "efficacia immediatamente sostitutiva e diretta". E' quanto chiarisce una circolare della Fondazione Studi consulenti del lavoro, firmata dal presidente Rosario De Luca.
"La Corte costituzionale -si legge nella circolare- individua nella istruzione e formazione professionale, cui ascrivere la materia dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, un ambito oggetto della esclusiva di cui all'articolo 117, co. 4, della Costituzione, per il quale 'spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato'". "Non v'è dubbio -dice il documento della Fondazione Studi- che la sentenza n. 287/12, e la conseguente declaratoria di incostituzionalità, non può che riguardare ed essere circoscritta all'articolo 11 dl 138/2011, senza che tali effetti possano ritenersi automaticamente estesi a qualsiasi altra norma. E dunque, da un punto di vista rigorosamente procedurale, l'articolo 18 della legge 196/97 rimane vigente all'interno del nostro sistema di leggi". "Per tutto quanto sin qui rilevato, è da ritenersi la possibilità di una efficacia immediatamente sostitutiva e diretta della applicazione dell'articolo 18 laddove manchi una normativa regionale, e ciò almeno fino a quando la Corte con sentenza specifica non dichiari incostituzionale tale normativa", conclude.
Articlolo scritto da: Adnkronos