Roma, 6 nov. (Labitalia) – "Da quanto espresso nelle circolari dell'Inps non si evidenzia alcun passaggio in cui l'Istituto ricordi che il diritto di precedenza sia una facoltà del lavoratore, facoltà che si tramuta in obbligo per il datore di lavoro solo nel caso di manifestazione di interesse da parte del lavoratore entro il termine di sei mesi". Lo chiarisce la circolare n.15/2013 della Fondazione Studi consulenti del lavoro, che analizza il diritto di precedenza che investe le aziende che vogliono usufruire del bonus assunzioni. In particolare, la circolare fa riferimento all'art. 5 del dlgs 368/2001 che regola il diritto di precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Nella circolare vengono illustrate le condizioni per godere dell'incentivo e le modalità di esercizio del diritto. "Così come richiamata dall'Inps -spiega la circolare- la norma sembra prevedere un'attivazione implicita del diritto di precedenza, senza alcuna manifestazione di volontà in capo al lavoratore portatore di tale diritto". In questo modo, "il datore di lavoro, al fine di tutelare maggiormente la propria situazione, dovrebbe interrogare il lavoratore al fine di ottenere una dichiarazione circa l'interesse o meno a sfruttare il diritto di precedenza. Tale ribaltamento dell'onere non appare, però, in linea col dettato normativo che non prevede alcuna procedura in capo al datore di lavoro", dicono i consulenti che citano la circolare 13/2008 del ministero del Lavoro. "Pertanto, in sede di verifica -aggiungono i consulenti del lavoro nella circolare della Fondazione Studi- circa la spettanza delle agevolazioni contributive, l'Istituto potrà disconoscere le stesse in capo a un datore di lavoro solamente nel caso in cui abbia prova che un lavoratore con cui il datore di lavoro abbia avuto precedentemente un rapporto a tempo determinato ormai cessato abbia manifestato il proprio interesse a sfruttare il diritto di precedenza nei tempi e nei modi previsti dal dlgs 368/2001". "In caso contrario -si legge nel testo- l'Inps non avrà titolo a disconoscere l'agevolazione nel caso in cui non riscontri un comportamento attivo e propositivo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore il cui rapporto a tempo determinato sia cessato e, pertanto, portatore di un eventuale diritto di precedenza".