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Consulenti del lavoro, chiarimenti su incentivi per occupazione giovanile

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Roma, 30 ott. (Labitalia) – Chiarimenti sul limite massimo dell'incentivo per l'occupazione dei giovani vengono forniti dalla circolari n. 14 pubblicata oggi dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro. Gli incentivi sono quelli previsti dal dl 76/2013 (poi convertito in legge 99) per l'inserimento di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. La legge parla di un "incentivo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali" Sulla materia, dicono i consulenti, è intervenuta anche l'Inps con la circolare n. 131/2013, precisando che in presenza di altri riduzioni contributive, l?incentivo previsto dal dl 76/2013 "è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore". "L'Inps, nell?impartire le istruzioni operative prevede però ulteriori paletti, non riscontrabili nel dettato normativo. Infatti, l?Istituto interpreta tale incentivo quale agevolazione contributiva, prevedendo, quindi, che la stessa non possa essere applicata in misura superiore alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il lavoratore". Per i consulenti "tale potere esula da quanto nelle possibilità dell?Inps, il quale dovrebbe solamente fornire le istruzioni procedurali per dare attuazione a quanto previsto normativamente. Non compete all'Istituto prevedere ampliamenti o restrizioni della portata di una norma di legge". I consulenti citano a tal proposito la legge 223/91: in caso di assunzione di lavoratore percettore di indennità di mobilità, è prevista sia un'agevolazione contributiva che l'erogazione di un contributo mensile, assimilabile all?incentivo per l'occupazione giovanile. "Ed è ormai -scrivono i consulenti- assodato come lo stesso Istituto non si sia mai mosso nella direzione di limitare tale contributo alla sola quota di contribuzione ancora dovuta dal datore di lavoro, pari al 10%". Insomma "quanto operato dall?Inps appare sicuramente un?interpretazione forzata che si discosta molto dal dettato normativo". "Non deve nemmeno trarre in inganno il metodo di calcolo dell?incentivo stesso. Infatti anche se la determinazione è attuata in percentuale sull?imponibile contributivo, metodo di calcolo assimilabile alla determinazione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, lo stesso risulta, per espressa previsione legale, un incentivo e non abbattimento della quota di contribuzione", conclude la circolare.