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‘Filmare lo stupro è come commetterlo’

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‘Filmare lo stupro è come commetterlo’

ROMA – Filmare uno stupro senza commetterlo materialmente è come essere autori della violenza stessa. Lo sottolinea la Cassazione secondo la quale il reato punito dall'art. 609 bis c.p. si verifica anche se "non viene posta in essere una attività tipica di violenza sessuale".
Per la colpevolezza basta che "il singolo realizzi anche solo una frazione" dello stupro. In questo modo la III Sezione penale ha confermato l'affidamento in comunità per un 16enne di Messina indagato per il reato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne filmata durante lo stupro avvenuto il 25 aprile del 2009. Come ricostruisce la sentenza 11560 di piazza Cavour, il 16enne non partecipò materialmente alla violenza di gruppo ma con il cellulare fotografo' la parte finale del triste episodio. Da qui la misura cautelare di affidamento in comunità disposta dal Tribunale della libertà dei minori di Messina nel settembre 2009.
Contro la misura cautelare la difesa del minorenne ha fatto ricorso in Cassazione facendo presente che il 16enne non aveva partecipato attivamente allo stupro essendosi "limitato a fotografare la parte finale dell'episodio".
Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha evidenziato che in maniera del tutto adeguata il Tribunale del Riesame si è espresso sulle misure cautelari data "l'indubbia gravità del reato" e in base alle "specifiche modalità e circostanze del comportamento criminoso eseguito nel corso di un incontro tra giovani che avrebbe dovuto essere festoso e conviviale, approfittando dello stato di incapacità indotto nella persona offesa, della personalità dell'indagato, che aveva dimostrato assoluto spregio della dignità della vittima inquanto aveva continuato nel suo comportamento nonostante il rimprovero rivoltogli da altro giovane che voleva porre fine alla violenza".
Quanto al fatto che il giovane, filmando la violenza, non vi ha partecipato attivamente, piazza Cavour ricorda che per la sussistenza del reato di stupro di gruppo "è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti".

Articlolo scritto da: Adnkronos