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Vicenda STA: le procedure per la revocazione della sentenza

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AREZZO – Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar della Toscana in merito alla procedura per la scelta del socio privato di Aisa. La vicenda risale al 2004 quando l’allora Consiglio d’Amministrazione di Aisa, d’intesa con l’Amministrazione Lucherini, decise di attivare questa procedura previo aumento di capitale della società stessa. Un’operazione che avrebbe portato il 40% del capitale nelle mani di un soggetto privato. La stazione appaltante fu Aisa ma il Consiglio comunale, nel novembre dello stesso anno, approvò l’intera operazione assieme a due atti di indirizzo, tra i quali quello del consigliere Bucciarelli Ducci, con il quale si affermava la necessità di provvedere preliminarmente allo scorporo della proprietà degli impianti. E il riferimento era principalmente al termovalorizzatore di San Zeno.
Il procedimento di affidamento al soggetto vincitore non fu però portato a compimento, cosicché la ditta aggiudicataria promosse ricorso al TAR della Toscana. Nel luglio 2006 la nuova amministrazione Fanfani annullò la gara per gli evidenti motivi di illegittimità che il Tar prima e lo stesso Consiglio di Stato poi hanno evidenziato: “la possibilità per gli enti locali di far luogo alla cessione di partecipazioni societarie riguarda le sole società di erogazione e gestione di servizi e non le partecipazioni in società proprietarie di reti, impianti e dotazioni patrimoniali le quali sono incedibili”. Aisa avrebbe quindi dovuto “scorporare” gli impianti e poi cedere le quote societarie. Questo non era avvenuto e l’Amministrazione Fanfani annullò quindi la gara. Una decisione alla quale si oppose la società Sta, spa fiorentina che si occupa di gestioni ambientali ed unica partecipante alla gara indetta da Aisa. Il Tar della Toscana aveva dato ragione al Comune mentre adesso il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni del ricorrente.
Il Consiglio di Stato, infatti, pur riconfermando la legittimità della delibera di annullamento dell’Amministrazione Fanfani, ha riconosciuto il diritto del privato al risarcimento dei danni perché è stato indotto a partecipare ad una gara che era illegittima fin dall’origine.
Una decisione alla quale il Comune di Arezzo si opporrà con la richiesta di revocazione, cioè del procedimento per la correzione degli errori di fatto di una sentenza.
E questi, nella decisione del Consiglio di Stato, sono evidenti. Nella sentenza si può infatti leggere che “doveva ritenersi presumibilmente illegittimo fin dall’inizio l’oggetto stesso della gara”. E qui si dà palesemente ragione all’annullamento deciso dall’Amministrazione Fanfani. Si continua affermando che la stazione appaltante, e cioè Aisa, “non avrebbe dovuto coinvolgere le parti private, sapendo dell’impossibilità giuridica della relativa esecuzione”. La questione dell’errore nasce qui, quando il Consiglio di Stato riconosce che l’errore è della stazione appaltante, cioè di Aisa gestione 2004 ma condanna, incredibilmente, il Comune di Arezzo a pagare Sta Spa per i “mancati introiti”. Altra contraddizione: il Consiglio di Stato condanna al pagamento degli utili di un’operazione che lo stesso Consiglio di Stato ha più volte qualificato come illegittima nella sua stessa sentenza .
Quest’ultima ha quindi più di un elemento di straordinaria particolarità, tanto da indurmi a fornirne copia a tutti i consiglieri comunali per le valutazioni che riterranno opportune.
L’Amministrazione, da parte sua, avvierà le procedure per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato.