IL FATTO
Un condomino citava il proprio condominio davanti al Tribunale per cattivo funzionamento dell’impianto centralizzato in quanto forniva al proprio appartamento una temperatura insufficiente e, comunque inferiore a quella della altre unità immobiliari. Il condomino aveva, peraltro richiesto che fosse posto in essere a spese del condominio, come previsto dal Regolamento condominiale, ogni intervento necessario per ottenere l’omogeneità di erogazione del calore; intervento mai effettuato dal condominio. Il condomino chiedeva il risarcimento dei danni subiti nonché la restituzione delle somme erogate per il servizio di riscaldamento in tutto o in parte non goduto ed il rimborso di tutte le spese sostenute comprese quelle giudiziali.
Il Tribunale condannava il condomino ad eliminare tutte le deficienze strutturali dell’impianto centralizzato di riscaldamento al fine di fornire in modo continuativo all’appartamento del condomino quantità sufficiente di calore pari a quello fornito agli altri condomini. Condannava altresì il condominio a pagare una somma a titolo risarcitorio pari al contributo che il condomino aveva versato per le spese di combustibile o per la manutenzione ordinaria dell’impianto; lo condannava ancora a pagare altra somma a titolo risarcitorio per le spese sostenute per il proprio consulente tecnico.
Il condominio impugnava la sentenza e la Corte d’appello la riformava accogliendo nel merito l’appello del condominio e respingendo la domanda di risarcimento danni. Il condomino ricorreva, allora, in Cassazione e la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza di II grado.
E’ importante
La Corte di Cassazione riafferma due importanti principi:
Il singolo condomino non è titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto contrattuale che obblighi la controparte ad una controprestazione. Pertanto, alla domanda del condomino di restituzione delle somme da lui versate per l’erogazione del servizio, la circostanza dell’insufficiente erogazione del calore dall’impianto centralizzato non giustifica per il condomino l’esonero dal contributo.
Il singolo condomino ha diritto al risarcimento del danno, sussistendo la colpa per negligenza del condominio, il quale non ha provveduto alla riparazione dell’impianto di riscaldamento mal funzionante.
Cassazione civile, sez. II sentenza 31/05/2006 n. 12956
Articlolo scritto da: Avv. Laura Guidelli