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Divieti, limiti e sanzioni per abbruciamenti

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Divieti, limiti e sanzioni per abbruciamenti

Considerato il perdurare della stagione secca e delle alte temperature, unitamente alla mancanza di pioggia, in funzione di quanto disposto dalla L.R. 39/00 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche e integrazioni, visto il Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R dell’8 agosto 2003, considerato l’art. 6 comma 1 del Regolamento di Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, approvato con delibera G.C. n. 5 del 5/3/2009, l’Assessore per l’Ambiente del Comune di Castiglion Fiorentino Rossano Gallorini, al fine di meglio informare i cittadini sulle giuste norme da seguire riguardo l’abbruciamento di residui vegetali, rende noto quanto segue:

• In tutto il centro abitato, è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, è possibile effettuare tali accensioni solo nell’esercizio di attività agricole, a distanza da civili abitazioni e comunque in modo tale da non arrecare disagio alle abitazioni circostanti. Per l’inottemperanza a tale disposizione, è prevista una sanzione di 400 euro, con D.G.E. n. 37 del 19/03/2009.
• Si ricorda ai cittadini che è possibile consultare la mappa che definisce le zone di residenza come centro abitato o meno presso il sistema informatico territoriale della Provincia di Arezzo, su “perimetrazione centri abitati – Castiglion Fiorentino”.
• In caso di abbruciamento di residui vegetali, sono due le prescrizioni antincendio del Regolamento Forestale della Toscana valide tutto l’anno, indipendentemente dal periodo a rischio (1 luglio – 31 agosto, salvo eventuali variazioni disposte dalla Provincia) e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:
1) È espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso. Sanzione di 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
2) L’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento. Sanzione di 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

Si fanno inoltre presente le seguenti norme di comportamento:

– l’abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all’interni dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio. Sanzione pari a 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
– Gli abbruciamenti di residui vegetali nella fascia di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno non sono consentiti nei periodi a rischio incendi. Sanzione: 240,00 euro.
– Gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti dall’alba e fino alle ore 10 del mattino. Sanzione: 240,00 euro.

– Nei castagneti da frutto, salvo modifiche da parte della Provincia di riferimento, gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti se effettuati dall’alba e fino alle 9 del mattino, in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione, concentrando il materiale in piccoli cumuli, rispettando comunque tutte le norme di comportamento previste per gli abbruciamenti dei residui vegetali. Sanzione: 240,00.

In qualsiasi caso di accensione di fuochi, devono essere sempre rispettate le seguenti precauzioni:

• Utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
• Adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata, in relazione alla combustibilità della stessa e alle condizioni climatiche di ventosità.
• In caso di aree attrezzate non accendere fuochi al di fuori di bracieri, barbecue e strutture fisse presenti nelle stesse aree.
• Osservare le prescrizioni e le precauzioni specificamente indicate per l’uso delle aree attrezzate.

Si precisa infine che la legge Forestale della Toscana classifica Castiglion Fiorentino tra i Comuni a rischio particolarmente elevato di incendi, per cui le violazioni sopra elencate effettuate nei periodi a rischio nei boschi e nelle aree ad essi assimilate di cui all’articolo 3 della suddetta Legge Forestale, comportano una sanzione pari ad euro 2.066,00.
L’ufficio Ambiente del Comune è a disposizione per chiarimenti e/o informazioni, con ferente Valentina Pucci.

Infine, in caso di avvistamento di incendi, si invitano i cittadini ad effettuare tempestivamente le segnalazioni ai seguenti numeri:
800425425 Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana.
1515 Corpo Forestale dello Stato
115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco