(AdnKronos) – In particolare, tra le novità introdotte si segnalano: appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza. Progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara.
Contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato. Varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis. Subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto. Semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.
Manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro. Dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare. Costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta. Albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.