(AdnKronos) – Per il presidente dell’Associazione di Via Flaminia, “la disposizione mantenuta nel d.m. attuativo dell’art. 73, comma 4 del decreto 50 penalizza fortemente i prestatori di servizi di ingegneria e architettura che, non godendo come le imprese di costruzioni di una anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto, sono obbligati a questo esborso prima ancora di avere iniziato a lavorare e nei confronti di soggetti che poi, a lavoro concluso, tardano anche 12 mesi a corrispondere i corrispettivi per la progettazione e le attività ad essa connesse”.
Non si tratta peraltro di un onere di poco conto per chi opera nel settore dell’ingegneria e dell’architettura: “abbiamo registrato – sottolinea Scicolone – casi in cui alcune importanti stazioni appaltanti hanno chiesto all’aggiudicatario il rimborso di spese di pubblicità sui quotidiani pari anche al 10% dell’importo del contratto aggiudicato. Sono valori importanti quando si tratta di gare sopra la soglia europea dei 209.000 euro, che annullano ogni utile di impresa, soprattutto a valle di gare con ribassi medi di circa il 35%. Inoltre c’è anche un problema di trasparenza dei costi sostenuti dalle stazioni appaltanti che, quanto meno, dovrebbero essere chiamate a rendicontare negli atti di gara in maniera trasparente, evitando di indicare degli incomprensibili forfait”.
La proposta dell’Oice è quella di “eliminare l’obbligo di rimborso a carico del vincitore della gara con il prossimo decreto correttivo del codice visto che riguarda l’attività della stazione appaltante, che opera con i contributi di tutti i cittadini, e non l’attività di impresa. Questa è la strada maestra che si dovrebbe seguire; in alternativa si opti per la previsione di una anticipazione contrattuale anche per il settore dei servizi di ingegneria e architettura, si inserisca un tetto massimo a tali spese e si prescriva un’adeguata trasparenza sui costi sostenuti dalla stazione appaltante, evitando richieste di rimborso poco chiare”.