(AdnKronos) – L’emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti, precisa l’Authority, obbliga il venditore a riconoscere al cliente nella medesima fattura un indennizzo dai 4 euro (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. Anche il distributore è obbligato a indennizzare, in specifiche situazioni, il cliente e il venditore per compensarli del disservizio. Il cliente ha diritto ad un ulteriore indennizzo di 35 euro nei casi in cui il distributore non metta a disposizione la lettura (dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile perché il venditore possa emettere la fattura di chiusura, cioè entro 30 giorni dalla fine della fornitura.
Anche il venditore riceverà un indennizzo da parte del distributore nei casi di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati di misura, secondo quanto stabilito dalla regolazione. In particolare gli indennizzi sono di: 4 euro in caso di ritardo di un giorno rispetto a quanto previsto, maggiorato di 0,20 euro per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni. A questi nuovi indennizzi si sommano quelli già previsti per i clienti con misuratori accessibili in caso di mancato rispetto delle frequenza di raccolta delle letture gas da parte del distributore (35 euro) e quelli già previsti per i venditori dal Codice di rete elettrico sulla qualità e la messa a disposizione dei dati di misura periodici nell’elettrico.