Caserta, 2 ott. (Labitalia) – Un comitato scientifico composto da alcuni tra i migliori esperti italiani. E’ quello istituito dall’Associazione nazionale consulenti tributari (Ancot) per essere un importante punto di riferimento nel processo evolutivo della normativa fiscale italiana e presentato in occasione del Meeting delle professioni, in corso a Caserta.
“Nel mese di settembre 2015 -spiega Gianfranco Ferranti, membro del Comitato scientifico- è scaduto il termine previsto per dare attuazione alla legge delega fiscale ed è possibile operare un primo consuntivo dei risultati conseguiti. La legge 23 del 2014 non ha gettato le basi per un’organica riforma finalizzata alla completa revisione, semplificazione e armonizzazione del sistema fiscale, ma ha effettuato quella che è stata da più parti giustamente definita come una ‘manutenzione straordinaria’ dello stesso”.
“La delega è stata, inoltre, contrassegnata -fa notare- da un pesante vincolo derivante dalla necessità di realizzare gli interventi previsti ‘a saldo zero’, cioè senza alcun aggravio per le casse dello Stato. Gli obiettivi realizzati sono stati, comunque, molteplici e hanno spaziato in diversi campi e il risultato è nel complesso positivo, essendosi provveduto a risolvere numerose questioni problematiche e porre rimedio a molte lacune normative”.
Ferrante si sofferma, inoltre, su alcuni interventi che hanno fatto sorgere alcuni aspetti ancora da chiarire, come quelli che hanno riguardato: le perdite su crediti; le modalità di rettifica dei corrispettivi delle cessioni di immobili e aziende e delle transazioni tra società residenti in Italia; gli interessi passivi sostenuti dalle società immobiliari; le sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia ai crediti da parte dei soci e dalla riduzione dei debiti operata nell’ambito delle procedure concorsuali ed assimilate; le spese di rappresentanza.
L’esperto affronta anche le problematiche relative ad alcune previsioni della legge delega alle quali non è stata data attuazione (quali quelle relative alle società di comodo e alla definizione dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’esclusione dall’Irap) e ad altre discipline di cui la stessa legge non si è occupata (quali quelle delle presunzioni relative ai prelevamenti e ai versamenti bancari e del reddito di lavoro autonomo).