(AdnKronos) – Il Tribunale Ue chiarisce che il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione dell’atto di candidatura tra tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, all’epoca dei concorsi 23 mentre oggi sono 24, e che le comunicazioni inviate dall’Epso devono essere redatte nella lingua scelta dal candidato. Quanto all’obbligo per i candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua per i concorsi, il Tribunale ricorda che “una limitazione della scelta ad un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione”, perché consente di avvantaggiare alcuni candidati potenziali.
A giudizio del Tribunale, l’affermazione della Commissione europea, parte concorrente di Italia e Spagna nella causa, secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco restano le lingue maggiormente utilizzate, tenuto conto in particolare della prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, è “un’affermazione vaga”, che “non è supportata da alcun elemento concreto”. Non è quindi possibile presumere che “un funzionario neoassunto, che non conosca alcuna delle lingue veicolari o delle lingue di deliberazione di un’istituzione, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi”.
Il Tribunale rileva come le statistiche presentate dall’esecutivo di Bruxelles non consentano di suffragarne le affermazioni sull’impiego delle lingue in seno alle istituzioni europee e conclude che la Commissione “non ha provato che la limitazione in questione risponda all’interesse del servizio”. A suo giudizio, l’obbligo dei candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua non risulta “né oggettivamente giustificato né proporzionato all’obiettivo perseguito dalla Commissione, ossia assumere funzionari e agenti immediatamente operativi”.