Roma, 16 set. (Adnkronos) – E’ ancora attuale il pericolo che Nicola Cosentino, ex sottosegretario di Forza Italia, possa essere “referente dell’associazione camorristica dei casalesi”. La Cassazione, giudicando “coerente” la motivazione del tribunale del riesame di Napoli, ha spiegato il perchè, lo scorso 5 agosto, ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere per Cosentino, ex coordinatore del Pdl Campania.
In particolare, la sezione feriale ha scritto che ” con coerente motivazione il Riesame ha osservato che dai fatti riportati, alcuni recenti, emergeva la irrilevanza della tesi della ‘bruciatura’ politica del Cosentino ed anzi la attualità dei suoi plurimi rapporti e non, idonei a renderlo ancora referente dell’associazione camorristica del casalesi”. (segue)
Le ordinanze di custodia cautelare al centro del ricorso erano due, relative a due diverse inchieste che coinvolgono Cosentino: quella per concorso esterno in associazione camorristica e quella sul reimpiego illecito di capitali. La Suprema Corte, nelle motivazioni contenute nella sentenza 38031, ha ricordato che “allo stato risulta provato che nel tempo l’imputato ha sviato il suo potere politico in favore di un’organizzazione criminale di riconosciuta estrema pericolosità, che non solo ha imposto con la violenza la propria supremazia nel suo ambito territoriale di operatività, ma ha anche devastato il territorio con l’abusivo smaltimento di rifiuti tossici, con conseguenti effetti negativi sull’economia della zona e la salute di quanti la abitano”.
Ecco perchè la Cassazione ha segnalato che “nel momento in cui Cosentino riprende iniziative ‘politiche’ non è illogico, nè contraddittorio che il giudice valuti il pericolo di un nuovo sviamento illecito di tale attività”. E “se è vero che i provvedimenti ‘de libertate’ favorevoli al Cosentino, in passato, sono stati basati sulla circostanza che era ormai un politico ‘bruciato’, ne consegue che legittimamente l’accertamento della non veridicità di tale circostanza possa essere valutata in modo negativo”.