“Siamo fortemente preoccupati per il futuro di molte imprese che operano nel restauro o che fanno del restauro un importante elemento della propria attività– afferma Walter Ferracci, responsabile regionale dell’Unione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale di Cna. L’insieme delle norme che disciplina il restauro renderà, nei fatti, praticamente impossibile raggiungere la qualifica anche a chi opera da anni con competenza in questo delicato settore. Evidentemente queste preoccupazioni non riguardano solo il presente del sistema economico del restauro costituito da tantissime piccole imprese ed operatori, ma anche il futuro di un’attività primaria che è al centro della storia e della cultura del nostro territorio”.
Le preoccupazione di Cna sono per il recente provvedimento legislativo che disciplina le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonchè della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali». Molti artigiani/imprenditori nel settore del restauro hanno frequentato la tipologia delle scuole indicate dal provvedimento quando ancora non erano accreditate presso la Regione, sia nella durata (biennio) che nella forma. Questo principio vale anche per la eventuale specializzazione (terzo anno). E’ inoltre necessario evidenziare che le scuole frequentate sono le stesse che, magari dopo uno o due anni sono state riconosciute dalla Regione.
“Questo – commenta Ferracci – significa che molte imprese che operano oggi in questo settore, nel caso in cui la frequenza a questi corsi non fosse riconosciuta, si troverebbero a dover dimostrare otto anni di lavoro continuativo con la Soprintendenza (invece che i quattro previsti in caso di riconoscimento del corso), o quattro anni (invece che due). La logica che è alla base del nuovo provvedimento e che non possiamo condividere è che la formazione di tipo scolastico conta il doppio rispetto a quella lavorativa; in questo modo, l’unico effetto che riusciamo ad ottenere è la sottovalutazione e lo screditamento del fondamentale processo formativo che si svolge all’interno dell’impresa e l’impresa stessa”.
Inoltre molti giovani artigiani/imprenditori del restauro si trovano in una condizione di grande difficoltà in quanto negli anni precedenti il 2001 si trovavano ad operare con un rapporto di lavoro dipendente. La normativa riconosce questa possibilità ma aumentano comunque le difficoltà nel riuscire a dimostrare il loro lavoro per gli anni necessari ad avere il riconoscimento. Le difficoltà possono essere determinate da diversi fattori: il titolare è deceduto, l’impresa è stata chiusa, il titolare è reticente a rilasciare una certificazione e tanti altri casi specifici che si possono intuire.
Un altro ordine di problemi riguarda la certificazione dei lavori eseguiti dalle imprese, necessari per il riconoscimento della qualifica. La norma parla di “regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni” ma ad oggi non esiste nelle Soprintendenze un modello di certificazione unificato e la procedura prevista per ottenere la certificazione prevede di eseguire una richiesta alla quale la Soprintendenza deve rispondere entro trenta giorni.
Un altro ordine di problemi è relativo alla prove di idoneità prevista dal regolamento. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità. “La domanda – si chiede Ferracci – è chi deve farlo, quando e dove. E in cosa consiste la verifica. Infine, per quanto riguarda le prove di esame, ci sembra veramente assurda la suddivisione degli ambiti di appartenenza. La conclusione è che l’obiettivo dell’esame di qualifica, così come configurato dal recente regolamento, sia proprio quello di non rilasciare la qualifica, piuttosto che predisporre un percorso sensato e realistico con il quale potersi misurare con qualche possibilità di successo”.