Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – La sanzione penale accessoria dell’interdizione e l’incandidabilità sono due misure ”che ben possono essere applicate contestualmente, avendo come riferimento fonti normative diverse”. Lo scrive la Corte di Cassazione nelle motivazione alla decisione con cui il 18 marzo scorso ha confermato i 2 anni di interdizione dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi stabiliti dalla Corte d’Appello di Milano, come pena accessoria alla condanna a 4 anni per frode fiscale nel processo Mediaset. Non si può dunque parlare di ”cumulo delle sanzioni” come indicato dalla difesa dell’ex premier.