Cagliari, 17 feb. – (Adnkronos) – "E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; e' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione". E' una delle disposizioni, inserite nella legge regionale n. 7 del 1979 per l'elezione del Consiglio Regionale della Sardegna, fa sapere la stessa Regione in una nota, che sta rallentando, di fatto, le operazioni di spoglio e l'invio dei dati dai Comuni al servizio elettorale della Regione.
Articlolo scritto da: (Red/Ct/Adnkronos)