Roma, 13 gen. (Adnkronos) – ''Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti'' possono essere risolti ''mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione'' o ''rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, 'potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua' (sentenza n. 32 del 1993)''. E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che il 4 dicembre scorso ha bocciato due punti del Porcellum.
Articlolo scritto da: (Red/Zn/Adnkronos)