Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) – Obbligo di bandire i concorsi entro il 31 dicembre 2016, assunzioni immediate per chi ne ha già vinto uno, possibilità per le Regioni di trasformare non solo il tempo determinato, ma anche i contratti co.co.co. e le altre forme di lavoro flessibile in tempo indeterminato: queste le principali modifiche alla bozza di decreto per la stabilizzazione dei precari in sanità, inserite dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Una serie di emendamenti che di fatto dà una nuova forma al testo che – dopo l'appuntamento del 19 novembre scorso – sarà al centro di un nuovo incontro (3 dicembre alle 15.30) al ministero della Salute tra i sindacati della dirigenza medica, sanitaria e amministrativa e il sottosegretario Paolo Fadda.Nel dettaglio, l'articolo 2 del nuovo testo recita: "Le graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 agosto 2013, è prorogata al 31 dicembre 2016. Gli aspiranti collocati utilmente in dette graduatorie e in possesso dei requisiti sono considerati idonei per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente decreto senza bisogno di ulteriori procedure concorsuali". La differenza sostanziale rispetto al vecchio testo – che poco aveva soddisfatto le parti sociali – è che nella precedente versione gli Enti non avevano l'obbligo, bensì si riservavano la possibilità di bandire i concorsi entro il 2016.Un altro articolo chiave del Dpcm è il 4: la vecchia bozza prevedeva la proroga fino al 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori che avevano maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio. Nella nuova versione i sindacati chiedono che le procedure di stabilizzazione non riguardino solo il personale a tempo determinato, ma anche le forme di contratto atipiche, i co.co.co., i contrattisti, etc. Il nuovo articolo riscritto dai sindacati recita: "Gli enti che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di lavoro flessibile dei soggetti che hanno maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio, con superamento del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili".