Una giustizia più veloce e al passo con i tempi: questo l'obbiettivo dei servizi di conciliazione del sistema camerale già attivi da tempo ed oggi più che mai impegnati sul fronte di un'attività che, con la recente legge n.98/2013 varato dal Governo, è tornata al centro di un rinnovato impulso.
Infatti il pacchetto di disposizioni previste nella legge di conversione del “decreto del fare”, già convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 agosto contiene al proprio interno anche il ripristino della mediazione civile obbligatoria. Un ripristino che presenta molte novità rispetto alla vecchia normativa che nel dicembre scorso fu dichiarata incostituzionale dalla Consulta per eccesso di delega.
Camera di Commercio di Arezzo, con il supporto organizzativo della sua Azienda Speciale FO.AR ha organizzato, per mercoledì 25 settembre alla Borsa Merci, dalle 15:00 alle 18:00, un incontro di studio allo scopo di fare il punto sulle novità introdotte. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente e del Segretario Generale della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni e Giuseppe Salvini del Prof. Avv. Damiano Marinelli, della Prof.ssa Avv. Giuliana Romualdi e del Prof. Pierfrancesco Bartolomucci.
Nel corso del convegno “La nuova mediazione civile”, accreditato per la formazione degli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, sarà firmato da Associazioni di categoria e dalle Associazione dei consumatori anche il nuovo protocollo d'intesa per la conciliazione tra pulitintolavanderie ed utenti che è in funzione, presso la Camera di Commercio.
La Commissione paritetica per la gestione dei conflitti fra pulitintolavanderie e utenti è attiva dal 2002 presso la Camera di Commercio e da quella data ha svolto un'attività continuativa esprimendo numerosissimi pareri sui casi sottoposti alla propria valutazione. L’intervento è completamente gratuito e può essere richiesto sia dall’utente danneggiato che dalla lavanderia.
Tornando alla “Nuova mediazione civile” si possono segnalare quali principali novità: la previsione di un incontro preliminare di programmazione alla presenza del mediatore, al fine di valutare l'utilità di proseguire con il tentativo di mediazione;
l'esclusione delle controversie RC auto dalle materie per le quali la mediazione è obbligatoria (mentre il tentativo resta condizione di procedibilità in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, condominio, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Inoltre intervenendo sul procedimento di mediazione, la norma rende obbligatoria l’assistenza dell’avvocato durante tutto il procedimento con la conseguente .
necessità, ai fini dell'omologa dell'eventuale verbale di accordo, che lo stesso sia firmato anche da tutti gli avvocati che assistono le parti; altre novità rilevanti sono la possibilità per il Giudice di ordinare, e non solo invitare, in mediazione le parti indicando l'organismo e la durata massima dell'intera procedura ridotta a 3 mesi.
La nuova normativa introduce sostanziali novità anche sulla competenza territoriale per gli organismi di mediazione stabilendo che la presentazione della domanda all'organismo, deve avvenire nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.Per quanto concerne i mediatori è previsto che gli avvocati siano mediatori di diritto, esonerandoli quindi dal corso base, ma allorchè iscritti presso un organismo di mediazione, sottoposti comunque all'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento.
Infine dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio condannando la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Da ciò deriva l’obbligo per il mediatore, prima di formulare la proposta di mediazione, di informare le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali del mancato accordo.
“Il ripristino della mediazione obbligatoria- sottolinea il Presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni -, avvenuto con la conversione in legge del famoso “decreto del fare”, pubblicata in G.U. lo scorso 20 agosto e in vigore da questa settimana ridà slancio a questo importante istituto di deflazione del contenzioso tra privati, imprese e consumatori, che può realmente contribuire ad una riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari grazie alle sue caratteristiche principali e cioè informalità della procedura ;economicità e riduzione dei tempi di definizione della controversia.”
“Il servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo – spiega il Segretario Generale dell'Ente Giuseppe Salvini – è accreditato al Ministero della Giustizia dal dicembre 2009 e, ad oggi, ha gestito circa 350 procedure di conciliazione e mediazione ex D.Lgs 28/2010 con 69 mediatori accreditati. Oltre a queste, dal 2006 ad oggi sono state gestite 25 richieste (di cui 13 risolte positivamente) relative alle commissioni conciliative in materia di pubbliche utenze mentre dal 2002, anno di inizio dell'attività, ad oggi sono stati gestiti n. 130 casi di commissioni di conciliazioni tra pulitintolavanderie e clienti. Si tratta, come si evince da questi dati, di numeri importanti destinati ulteriormente a crescere con la nuova mediazione civile., sopratutto alla luce della sua obbligatorietà, un elemento che può consentire nel nostro Paese quell’evoluzione culturale in grado di determinare il pieno sviluppo degli strumenti di giustizia alternativa”